La successione a causa di morte e l’imposta di successione

Molto spesso, a seguito del decesso di una persona cara e, quindi, di una successione per causa di morte, per gli eredi non è affatto semplice districarsi tra i vari adempimenti che la normativa, anche e soprattutto fiscale, richiede.

Cosa occorre fare, quindi, per regolarizzare una pratica successoria?

Tra i vari temi da affrontare, in questa sede mi preme focalizzare l’attenzione su un primo, importante, argomento: quello dell’imposta di successione.

La normativa è contenuta nel D.Lgs. 346/1990 e prevede l’obbligo del pagamento delle imposte di successione al verificarsi di due presupposti: il primo è l’apertura della successione (ovverosia, il decesso) mentre il secondo è la sussistenza di un trasferimento di beni o diritti.

Il pagamento delle imposte di successione avviene mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate (in via telematica) della dichiarazione di successione che va inviata, obbligatoriamente, entro un anno dall’apertura della successione.

E’ bene precisare, peraltro, che la dichiarazione di successione è cosa diversa dall’accettazione dell’eredità (il cui tema sarà oggetto di ulteriore approfondimento): la prima, infatti, assolve all’obbligo fiscale del pagamento delle imposte di successione e non comporta – giuridicamente – l’assunzione della qualità di erede mentre l’accettazione dell’eredità è l’atto formale con cui si acquisisce la qualità di erede.

Tornando all’imposta di successione, va sottolineato che in Italia (che, è bene dirlo, è il Paese che, ad oggi ha una tra le più favorevoli tassazioni di tutta Europa) si prevede una tassazione proporzionale (quindi con aliquote diverse) in relazione al grado di parentela tra il soggetto passivo di imposte (in linea generale, l’erede) e il defunto, fermo un sistema di franchigie che prevede l’esenzione di imposte per alcune categorie di parenti.

Il sistema della franchigia riconosce, in altre parole, una totale esclusione di imposte di successione – entro un determinato valore del patrimonio devoluto – per alcune categorie di parenti.

Ma vediamo, in concreto, come funziona il sistema dell’imposta di successione.

Secondo la normativa vigente, sul valore globale dell’asse ereditario (cioè l’insieme dei beni devoluti) – calcolato secondo l’art. 8 del D.Lgs. 346/1990 – si applica l’aliquota del:

a) 4%, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (figli, nipoti e pronipoti ex filio, genitori e ascendenti), sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, l’importo di euro 1.000.000,00;

b) 6% per i beni devoluti a favore di fratelli e sorelle, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, l’importo di euro 100.000,00;

c) 6% per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado (zii e nipoti ex fratre, cugini) e degli affini in linea retta (genero, nuora, suoceri), nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (cognati, coniuge dello zio o del nipote ex fratre);

d) 8% per i beni devoluti a favore di altri soggetti (art. 2, comma 48, d.l. 262/2006).

Se il beneficiario è portatore di handicap grave (art. 2, comma 49-bis, d.l. 262/2006), qualunque ne sia la parentela, l’aliquota si applica sul valore complessivo netto eccedente euro 1.500.000,00 (quindi gode di una franchigia di euro 1.500.000,00 a prescindere dal vincolo che lo univa al defunto, non cumulabile con le altre franchigie eventualmente spettanti per essere coniuge, parente in linea retta o fratello) (Circolare n. 3/E del 22.1.2008).

Considerato il sistema delle franchigie, quindi, è possibile che, in determinati casi, l’imposta di successione non sia dovuta.

E’ bene precisare, tuttavia che quanto sinora esposto è relativo alla sola imposta di successione: al momento della presentazione della dichiarazione di successione, infatti, se nel complesso ereditario sono presenti beni immobili, saranno dovute (anche) le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa o proporzionale del 2% o dell’1% (in dipendenza del fatto che – in sede di presentazione della dichiarazione di successione stessa – si sia in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa).

E vale la pena di ricordare anche che, mentre le somme dovute a titolo di imposta di successione possono essere dilazionate, quelle dovute per le imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate in unica soluzione.

Pur non trattandosi, nello specifico, di un atto notarile, anche in questi casi, è bene rivolgersi a un professionista al fine di avere il giusto consiglio e la giusta guida nel pagamento delle imposte: e anche in questo caso, il Notaio, nella sua attività di consulente, potrà supportare il contribuente nell’affrontare tutti gli adempimenti che la legge impone.

Notaio Elisa Gentilucci

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