Comprare casa spesso è il sogno della vita per molti giovani ma altrettanto spesso i costi per realizzare questo sogno li spingono a rinunciare.
Come ormai noto, tuttavia, per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”.
In particolare, cioè, è prevista una totale esenzione di imposte (di registro, ipotecarie e catastale) nel caso di acquisto soggetto ad imposta di registro nonchè un credito di imposta (di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore) nel caso di acquisto soggetto ad IVA (come, ad esempio, il caso di acquisto di un immobile da costruttore).
Inoltre, nel caso di acquisto con mutuo, la stessa normativa ha disposto l’esenzione dall’imposta sostitutiva pari allo 0,25% sull’importo concesso dall’Istituto di Credito.
Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti richiesti per l’acquisto della “prima casa”, ai fini di poter beneficiare della c.d. Agevolazione “Under 36”, occorrono anche due ulteriori requisiti, uno di tipo soggettivo e l’altro di tipo oggettivo
Come chiarito definitivamente anche dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/E del 14 ottobre 2021 (963bc74c-e57c-58d0-173a-ed80eac41389 (agenziaentrate.gov.it), possono beneficiare dell’Agevolazione “Under 36” coloro che:
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e non li compiranno nell’anno in cui l’atto è stipulato
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui (e, a tal fine, è bene precisare che per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021 nonchè che il “nucleo familiare”, ai fini ISEE, è costituito, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo).
In relazione, invece, ai requisiti oggettivi, la normativa prevede che gli atti che possono beneficiare delle agevolazioni sono quelli aventi ad oggetto immobili classificati o classificabili in categoria A (ad eccezione degli immobili in categoria A1,A8, A9 e A10) e relative pertinenze.
Originariamente legata all’emergenza pandemica, tale normativa è stata introdotta dalla Legge 73/2021 che, all’art. 64, comma 9, prevedeva che tali agevolazioni avessero durata sino al 30 giugno 2022, data poi successivamente prorogata al 31 dicembre 2022 con la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021).
Considerata, tuttavia, il forte impatto che tale normativa ha avuto sugli acquisti di immobili abitativi da parte dei giovani, la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato ulteriormente la possibilità di usufruire di tali agevolazioni fino al 31 dicembre 2023.
Elisa Gentilucci