La Relazione tecnica: una tutela per chi acquista casa

La sicurezza dell’acquisto del proprio immobile, come si sa, è da sempre l’obiettivo principale di tutti gli acquirenti, esigenza sempre più sentita soprattutto a seguito dello scenario assunto negli ultimi anni dal mercato immobiliare. Ed è per questo che l’attenzione degli acquirenti si focalizza, tra gli altri aspetti, sulla regolarità catastale e urbanistica dell’immobile oggetto di compravendita.

Richiamando quanto già pubblicato nel mio articolo su “Il Resto del Carlino” (https://www.ilrestodelcarlino.it/speciali/servizi/la-relazione-tecnica-una-tutela-per-chi-acquista-casa-1a27872e, alla cui lettura mi permetto di rinviare) e ricordato che la Relazione tecnica integrata (che attesta la regolarità urbanistico-catastale dell’immobile oggetto di vendita) ha come scopo sia la tutela dell’acquirente (che, attraverso tale relazione ha l’attestazione della regolarità del proprio immobile) sia quella dell’alienante (che, per legge, deve rendere in atto di compravendita – a pena di nullità – le dichiarazioni relative ai precedenti urbanistici dell’immobile), è opportuno soffermarsi su due profili molto importanti nell’attività quotidiana.

Mi riferisco, in particolare, alla obbligatorietà di tale relazione e alla possibilità di rogitare in assenza l’attestazione.

Come precisato nel citato articolo pubblicato su “Il Resto del Carlino” (a cui rimando), la Relazione tecnica integrata nasce da un protocollo di intesa tra ordini professionali e non è prevista da una norma di legge (anche se, ad oggi, l’utilizzo della relazione tecnica integrata è entrato di pieno diritto gli “usi e consuetudini” che hanno validità legale): con l’entrata in vigore del protocollo, infatti, il Consiglio Notarile di Bologna ha sottolineato (caldeggiandone e raccomandandone l’utilizzo) l’importanza di un tale documento nella sicurezza delle compravendite e, in generale, dei trasferimenti immobiliari. E ciò, si badi bene, anche nel caso di trasferimenti immobiliari tra parenti: non è prevista, infatti, alcuna esclusione in relazione ad eventuali rapporti di parentela tra venditore e acquirente.

Se, come detto, non è prevista una norma di legge specifica che imponga la relazione tecnica integrata, la domanda che spesso viene posta dai clienti è se sia possibile rogitare senza tale documento.

La risposta alla domanda è positiva ma occorre precisare, innanzitutto, che le parti devono essere in accordo sul punto (è necessario, cioè, che entrambe le parti intendano rinunciare alla relazione tecnica integrata) e che al Notaio deve essere fornita la documentazione urbanistica relativa all’immobile al fine di far rendere al venditore le dichiarazioni urbanistiche richieste a pena di nullità.

Va, infatti, ricordato che l’immobile, pur in assenza di relazione tecnica, potrà essere venduto solo se regolare dal punto di vista urbanistico-catastale, il tutto sotto piena responsabilità del venditore che deve garantire la conformità sia sotto il profilo catastale che urbanistico.

Pur rimanendo, quindi, la scelta in capo alle parti, è a mio avviso evidente l’importanza di redigere la relazione tecnica integrata e di stipulare solo a seguito della redazione della stessa al fine di garantire una sicurezza di tutte le parti del contratto ed evitare ogni possibile e futura contestazione.

Elisa Gentilucci

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