Il C.d. Decreto Milleproroghe (D.l. 198/2022), in sede di conversione con la legge 14/2023, pubblicata il 27 febbraio scorso, ha riaperto i termini per lo svolgimento delle assemblee a distanza delle società e delle persone giuridiche di cui al Libro Primo del Codice Civile.
In particolare, cioè, a seguito dell’entrata in vigore della norma, alle società (di persone e di capitali, ivi incluse le cooperative) e alle associazioni e fondazioni, è riconosciuta la possibilità – fino al 31 luglio 2023 – di svolgere assemblee da remoto pur in assenza di una espressa diposizione statutaria in tal senso.
Tale normativa, introdotta durante l’emergenza pandemica con l’art. 106 del D.l. 18/2020, rende quindi possibile alle società, associazioni e fondazioni di organizzare assemblee la cui partecipazione avvenga con modalità telematica, ciò significando che:
- la partecipazione all’assemblea deve avvenire con modalità di audio-video collegamento tali da garantire l’identificazione dei presenti;
- l’intervento in assemblea può avvenire anche con modalità elettronica;
- l’assemblea può svolgersi in modalità totalmente telematica senza che sia necessaria la presenza, nello stesso luogo, del Presidente, del Segretario e/o del Notaio;
- con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa’ per azioni, le societa’ in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Inoltre, per le società con azioni quotate, si prevede che anche ove lo statuto disponga diversamente possano essere nominati, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto nonchè possano prevedere, nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.
L’articolo 106 el Dl 18/2020 conteneva originariamente una scadenza al 31 luglio 2020, poi prorogata, da ultimo al 31 luglio 2022.
Per effetto di tale disposizione, quindi, le assemblee potranno essere tenute con la partecipazione degli intervenuti in luoghi differenti, procedendo poi il Notaio o i segretario alla verbalizzazione della stessa.
Elisa Gentilucci