Sempre più spesso, con l’incertezza economica che, purtroppo, attanaglia questi ultimi anni, gli imprenditori (ma non solo) sentono l’esigenza di tutelare il loro patrimonio personale, mettendolo al riparo dal “rischio di impresa” proprio dell’attività imprenditoriale.
E la recente pronuncia di Commissione Tributaria di Parma 170/2022, è l’occasione per soffermarci su un istituto la cui diffusione è stata altalenante nel corso degli anni ma che, se ben strutturato, è sicuramente un ottimo strumento per la tutela patrimoniale.
Mi riferisco al fondo patrimoniale.
Disciplinato dall’art. 167 del Codice Civile, tale istituto consente a ciascuno o ad ambedue i coniugi ovvero a un terzo di costituire una protezione (il fondo patrimoniale appunto) per i beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito.
Mediante la costituzione del fondo patrimoniale, i costituenti imprimono un vincolo di destinazione ai beni: essi, cioè, devono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia dei coniugi.
Tale vincolo ha come conseguenza – ed è ciò che interessa maggiormente – che i beni costituiti in fondo patrimoniale sono aggredibili dai soli creditori che siano tali in relazione ad obbligazioni contratte per far fronte ai bisogni della famiglia.
Ed è proprio ciò che ha ribadito la sopra citata pronuncia della Ctp di Parma secondo cui non è iscrivibile una ipoteca giudiziale da parte dell’Amministrazione Finanziaria a garanzia di un credito tributario contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia: nel caso di specie, il debito contestato, era stato contratto per scopi imprenditoriali del debitore (su cui, si badi bene, grava l’onere della prova circa la natura del debito).
Ma vediamo quali sono le principali caratteristiche del fondo patrimoniale.
Anzitutto è necessario che sussista un vincolo matrimoniale: non è, infatti, possibile che un single o una coppia non coniugata costituisca un fondo patrimoniale. Per tali situazioni è possibile utilizzare altri tipi di istituti quali, ad esempio, il trust.
Inoltre, possono essere costituiti in fondo patrimoniale solo determinati tipi di beni: beni immobili, mobili registrati e titoli di credito. Di conseguenza, non possono essere conferiti in fondo patrimoniale denaro nè, secondo orientamento ormai consolidato, partecipazioni sociali in Srl in quanto – a differenza delle azioni di SPA – non sono considerate titoli di credito. Il denaro e le partecipazioni di srl possono, invece, essere conferite in trust.
E’ bene precisare che è possibile che i coniugi convengano che i beni conferiti in fondo patrimoniale rimangano di proprietà anche di uno solo dei coniugi mentre l’amministrazione degli stessi è regolata dalle norme sulla comunione legale dei beni.
Come si può desumere, quindi, questo strumento consente all’imprenditore o a colui che esercita una libera professione, di proteggere i propri beni dall’aggressione dei creditori tutelando così la propria famiglia.
Ma va sottolineato che la sopra citata tutela si consolida solo dopo un determinato periodo di tempo: trattandosi di un atto a titolo gratuito, infatti, l’ordinamento consente ai creditori del disponente (se esistenti) di impugnare l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, gravando sul debitore l’onere di provare che l’atto in questione non è lesivo degli interessi dei creditori procedenti.
Ed è per tale ragione, quindi, che è sempre opportuno rivolgersi ad un professionista al fine di valutare se le condizioni economiche e debitorie del disponente siano tali da suggerire la costituzione del fondo patrimoniale stesso al fine di evitare – come è già successo negli anni – un uso distorto di tale strumento nonchè di inserire nell’atto costitutivo le clausole più idonee alla situazione concreta del cliente.
Notaio Elisa Gentilucci